Art. 5.
(Divieti).

      1. È vietata l'installazione di qualsiasi impianto di trasmissione radiotelevisiva e di radiodiffusione di telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili

 

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e in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi definite ai sensi dell'articolo 4 e nelle aree che possono essere ritenute di pertinenza di edifici, di strutture o di terreni ricadenti nelle medesime aree.
      2. La distanza delle installazioni degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo rispetto alle aree individuate dal medesimo comma deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
      3. Le installazioni degli impianti di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge poste a una distanza inferiore a 200 metri rispetto alle aree individuate dal medesimo comma sono soggette a monitoraggio continuo, a spese dei gestori degli impianti stessi.